NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI

Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo della Conferenza Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il testo, che entrerà in vigore il 15 luglio 2025, abroga e sostituisce tutti i precedenti accordi attuativi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, con l’obiettivo di racchiudere in un unico documento l’intera disciplina relativa alla durata, ai contenuti minimi e alle modalità della formazione obbligatoria.

GRANDI NOVITÁ

FORMAZIONE BASE

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI

Per i lavoratori neoassunti o assegnati a nuove mansioni, il precedente Accordo del 2011 (ora abrogato) consentiva di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione. Questa previsione ha spesso generato equivoci, inducendo a ritenere ammissibile l’impiego di personale non formato nei primi giorni di lavoro, in contrasto con l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, che impone invece la formazione prima dell’inizio dell’attività.

La nuova disciplina chiarisce definitivamente che la formazione deve essere completata prima dell’avvio della prestazione lavorativa, senza eccezioni o proroghe. Nessun lavoratore può essere esposto a rischi senza aver ricevuto un’adeguata formazione.

PREPOSTI  

  • Durata del corso estesa a 12 ore
  • Aggiornamento biennale obbligatorio di 6 ore
  • Esclusione modalità e-learning per formazione e aggiornamento

 

DIRIGENTI  

  • Corso ridotto a 12 ore
  • Modulo aggiuntivo di 6 ore per attività in cantiere
  • Possibilità di svolgimento in modalità e-learning

 

DATORI DI LAVORO  

  • Corso base di 16 ore con modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri
  • Obbligo di completamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore
  • Aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni, durata minima 6 ore
  • Possibilità di svolgerlo in modalità e-learning
  • Il datore di lavoro che svolge ruolo di RSPP = modulo di 8 ore

FORMAZIONE TECNICA – ATTREZZATURE DI LAVORO

 

AMBIENTI CONFINATI E SOSPETTI DI INQUINAMENTO  

  • Durata del corso estesa a 12 ore (4 teoriche + 8 pratiche)

CARROPONTE  

  • Durata complessiva del corso tra 10 ore e in base alla tipologia di carroponte:
    • 4+6: carroponte tastiera
    • 4+6: carroponte con cabina
    • 4+7: entrambi
  • Inserimento dell’obbligo formativo

 

CARRELLI  

  • Confermata la durata totale di 12 ore, ma i contenuti sono più dettagliati e aggiornati.
  • Moduli standardizzati in base al tipo di carrello:
    • carrelli industriali semoventi
    • carrelli semoventi a braccio telescopico
    • carrelli/sollevatori/ele vatori semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

  • Nei primi 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, è possibile completare i corsi secondo le disposizioni dei vecchi accordi
  • Il corso per datori di lavoro deve essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore
  • I corsi già erogati relativi agli spazi confinati e alle nuove attrezzature, conformi ai contenuti del nuovo accordo, sono riconosciuti validi.
  • L’aggiornamento decorrerà dalla data di fine corso riportata sull’attestato.