NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI
Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo della Conferenza Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il testo, che entrerà in vigore il 15 luglio 2025, abroga e sostituisce tutti i precedenti accordi attuativi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, con l’obiettivo di racchiudere in un unico documento l’intera disciplina relativa alla durata, ai contenuti minimi e alle modalità della formazione obbligatoria.
GRANDI NOVITÁ
FORMAZIONE BASE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI
Per i lavoratori neoassunti o assegnati a nuove mansioni, il precedente Accordo del 2011 (ora abrogato) consentiva di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione. Questa previsione ha spesso generato equivoci, inducendo a ritenere ammissibile l’impiego di personale non formato nei primi giorni di lavoro, in contrasto con l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, che impone invece la formazione prima dell’inizio dell’attività.
La nuova disciplina chiarisce definitivamente che la formazione deve essere completata prima dell’avvio della prestazione lavorativa, senza eccezioni o proroghe. Nessun lavoratore può essere esposto a rischi senza aver ricevuto un’adeguata formazione.
PREPOSTI
- Durata del corso estesa a 12 ore
- Aggiornamento biennale obbligatorio di 6 ore
- Esclusione modalità e-learning per formazione e aggiornamento
DIRIGENTI
- Corso ridotto a 12 ore
- Modulo aggiuntivo di 6 ore per attività in cantiere
- Possibilità di svolgimento in modalità e-learning
DATORI DI LAVORO
- Corso base di 16 ore con modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri
- Obbligo di completamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore
- Aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni, durata minima 6 ore
- Possibilità di svolgerlo in modalità e-learning
- Il datore di lavoro che svolge ruolo di RSPP = modulo di 8 ore
FORMAZIONE TECNICA – ATTREZZATURE DI LAVORO
AMBIENTI CONFINATI E SOSPETTI DI INQUINAMENTO
- Durata del corso estesa a 12 ore (4 teoriche + 8 pratiche)
CARROPONTE
- Durata complessiva del corso tra 10 ore e in base alla tipologia di carroponte:
- 4+6: carroponte tastiera
- 4+6: carroponte con cabina
- 4+7: entrambi
- Inserimento dell’obbligo formativo
CARRELLI
- Confermata la durata totale di 12 ore, ma i contenuti sono più dettagliati e aggiornati.
- Moduli standardizzati in base al tipo di carrello:
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- carrelli industriali semoventi
- carrelli semoventi a braccio telescopico
- carrelli/sollevatori/ele vatori semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- Nei primi 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, è possibile completare i corsi secondo le disposizioni dei vecchi accordi
- Il corso per datori di lavoro deve essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore
- I corsi già erogati relativi agli spazi confinati e alle nuove attrezzature, conformi ai contenuti del nuovo accordo, sono riconosciuti validi.
- L’aggiornamento decorrerà dalla data di fine corso riportata sull’attestato.