Incentivi Occupazionali

Incentivi Occupazionali

In fase di assunzione o di rinnovo del contratto, è fondamentale per le imprese conoscere l’eventuale incentivo disponibile e individuare attentamente tutte le agevolazioni corrispondenti al tipo di contratto che si vuole applicare.

Questo può consentire alle imprese di ottimizzare il costo del lavoro e di beneficiare degli incentivi.

Di seguito una panoramica di tutti gli incentivi occupazionali nazionali e regionali disponibili dell’anno 2023.

L’INPS fornisce le istruzioni, con la circolare n. 68 del 21 luglio 2023, per beneficiare del bonus assunzioni NEET 2023 introdotto dal Decreto Lavoro, per i nuovi contratti di lavoro stipulati dal 1° giugno al 31 dicembre con giovani fino ai 30 anni che non studiano e non lavorano.

Caratteristiche del Bonus Neet:

L’incentivo è pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Le domande possono essere presentate a partire dal 31 luglio, seguendo le indicazioni fornite nella circolare numero 68 del 21 luglio 2023.

L’incentivo NEET è cumulabile con l’incentivo Under 36 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente ai periodi di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuto di Stato.

In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

Bonus assunzioni NEET 2023: I requisiti per i datori di lavoro che possono presentare domanda

Possono presentare domanda di prenotazione delle risorse per ottenere il bonus assunzioni NEET dal 31 luglio 2023 tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo e a prescindere dalla natura di imprenditori.

Sono esclusi dal perimetro di applicazione dei benefici i rapporti di lavoro domestico.

In ogni caso, i datori di lavoro devono rispettare tutti i requisiti previsti per l’accesso agli incentivi all’occupazione, le norme a tutela della condizione di lavoro, le condizioni generali di compatibilità con il mercato interno.

Inoltre, l’assunzione deve rappresentare un incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente.

Fanno eccezione i casi in cui la mansione precedentemente occupata si sia liberata per le seguenti cause:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

Per quali contratti è possibile richiedere l’incentivo

L’agevolazione è legata alle assunzioni che si concretizzano dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, per i seguenti contratti:

  • contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
  • contratto di apprendistato professionalizzante, anche part time.

Viene escluso invece, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, (apprendistato di 1°livello), ma anche il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (apprendistato di 3°livello)

Inoltre non è possibile richiedere il bonus NEET per il contratto di lavoro intermittente e per le prestazioni di lavoro occasionale; così come non è possibile beneficiare dell’incentivo per la trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine: la persona, in questo caso, risulterebbe già occupata.

Requisiti previsti per i lavoratori e le lavoratrici:

  • non aver compiuto il trentesimo anno di età: è necessaria un’età inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni;
  • non lavorare già e non essere già inseriti in corsi di studi o di formazione, e quindi qualificabili come NEET (Not engaged in Education, Employment or Training);
  • essere registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani tramite MyANPAL, oppure abbiamo attivo, alla data di assunzione il Patto di Servizio per il Programma GOL

Per quanto riguarda i giovani dai 25 ai 29 anni è necessario rispettare anche almeno una delle seguenti condizioni:

  1. essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  2. non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale (quindi avere la solo Licenza media inferiore)
  3. aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. essere assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o in settori economici in cui sia riscontrato il differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, in caso di appartenenza al genere sottorappresentato.

Come presentare la domanda all’INPS

Dal 31 luglio 2023 sarà disponibile l’istanza online NEET23 all’interno dell’applicazione “Portale delle agevolazioni” che dovrà essere compilata con i dati che seguono:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato;
  • la Regione/Provincia Autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa;
  • l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della tipologia di rapporto (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria;
  • se per l’assunzione si intende fruire anche di altre agevolazioni.

Inoltre, dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti di accesso alla misura.

Ricevuta la domanda, l’INPS verifica le condizioni previste per beneficiare del bonus assunzioni NEET, calcola l’importo spettante in base alla retribuzione indicata e verifica la presenza dei fondi a disposizione.

Tempistiche:

  • Entro 5 giorni il sistema conferma al datore di lavoro la prenotazione dell’incentivo sulla base dell’ordine cronologico delle domande;
  • Il datore di lavoro ha 7 giorni di calendario, per stipulare il contratto di lavoro e altri 7 per comunicare all’INPS l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Per il primo periodo di operatività, si precisa che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, (ovvero dal 1 al 15 agosto 2023) saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico – entro il 30 luglio 2023 – e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

L’incentivo deve essere fruito per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa: anche in caso di sospensione temporanea del beneficio, non è possibile utilizzarlo oltre il mese di febbraio 2025.

Se dall’utilizzo del bonus scaturisce un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, il credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.

L’INPS, con la circolare n. 58 del 23 giugno 2023, che alleghiamo alla presente, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell’esonero contributivo in caso di assunzione di donne, di cui all’articolo 1, comma 298, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Si tratta della misura istituita dalla Legge 92 2012, con aliquota al 50 %, poi innalzata al 100 % dall’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per il 2021 e 2022 e infine rinnovata ancora dalla recente legge di bilancio (legge 197 2022) anche per assunzioni e trasformazioni di rapporti di lavoro effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023.

L’istituto precisa che la Commissione europea con la decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 ha prorogato il riconoscimento della agevolazione con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate fino al 30 giugno 2022 (sulla base del Temporary framework per l’emergenza Covid 19) e con decisione del 19 giugno 2023 ha autorizzato la nuova proroga per la seconda parte del 2022 e il 2023 nei limiti stabiliti dal ‘‘Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF).

L’INPS precisa in primo luogo che per l’incentivo si può ancora utilizzare nella comunicazione preventiva il modulo denominato “92-2012” del Cassetto Previdenziale e che nel caso fosse stato già utilizzato con lo sgravio del 50%, sarà automaticamente considerata la nuova aliquota.

Vengono forniti i dettagli sui contributi inclusi nell’incentivo e le modalità di compilazione dei flussi Uniemens.

Ricordiamo di seguito in sintesi gli aspetti principali dell’agevolazione.

  • Datori di lavoro e lavoratrici beneficiarie

Possono accedere allo sgravio tutti i datori di lavoro del settore privato compresi quelli dell’agricoltura.

Sono esclusi i datori di lavoro:

  • del settore finanziario
  • del lavoro domestici
  • soggetti a sanzioni adottate dall’Unione europea contro la Russia

Le assunzioni agevolabili riguardano lavoratrici delle seguenti 4 tipologie

  1. di almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
  2. di qualsiasi età, se residenti in regioni meno sviluppate, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  3. di qualsiasi età per settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  4. di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa.

Non sono agevolabili i rapporti di lavoro in apprendistato e i contratti intermittenti.

  • Modalità dello sgravio contributivo per assunzioni donne svantaggiate

Lo sgravio si applica:

  • fino a 18 mesi nelle assunzioni a tempo indeterminato
  • fino a 12 mesi nelle assunzioni a termine
  • fino a 18 mesi per la trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato o di rapporti non agevolati in agevolati.

purché comportino un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;

La fruizione può essere sospesa e differita solamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

  • Assetto e misura degli incentivi

L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

L’INPS, con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023, che alleghiamo alla presente, fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo, di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Lo sgravio under 36 è diretto a tutti i datori di lavoro imprenditori e non (compresi i datori di lavoro agricolo) che assumono (o trasformano) a tempo indeterminato giovani under 36, eccezion fatta per i contratti di apprendistato.

Nel caso in cui l’incentivo sia già stato parzialmente fruito, il beneficio è riconosciuto al nuovo datore di lavoro (per il periodo residuo) se il dipendente interessato è nuovamente assunto a tempo indeterminato (a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione).

In deroga alle condizioni generali di spettanza degli incentivi, è possibile fruire dell’esonero a prescindere dalla circostanza che le assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito dalla legge o da un contratto collettivo.

  • Lavoratori a cui spetta lo sgravio

L’abbattimento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro spetta a fronte dell’assunzione / trasformazione a tempo indeterminato di giovani in possesso dei seguenti requisiti:

  • Età fino a trentacinque anni (trentasei non compiuti);
  • Assenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.

Sono ricompresi nell’agevolazione anche coloro che hanno svolto precedenti periodi di apprendistato, con il medesimo o altro datore di lavoro.

Escluso invece il diritto allo sgravio in presenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato all’estero.

  • Condizioni specifiche datori di lavoro

L’agevolazione è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

  • i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
  • Rapporti di lavoro interessati

L’assunzione agevolata under 36 opera per le sole assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, a prescindere dal fatto che l’orario di lavoro sia full-time o part-time.

Nel caso delle trasformazioni, lo sgravio opera a condizione che il lavoratore sia in possesso del requisito anagrafico alla data di conversione del rapporto stesso.

Rientrano tra i rapporti agevolati anche i contratti stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione a tempo indeterminato, nonostante la “prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato” (Circolare Inps 12 aprile 2021 numero 56).

L’esonero contributivo è peraltro applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge numero 142/2001.

  • Rapporti di lavoro esclusi dallo sgravio

L’esonero non opera con riferimento a:

  1. Contratto per l’esecuzione di prestazioni occasionali ai sensi dell’articolo 54-bis del Decreto – legge numero 50/2017 (cosiddetti ex voucher);
  2. Contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato;
  3. Rapporti di lavoro domestico.
  • Ammontare dello sgravio e durata

Il bonus assunzioni giovani under 36 si concretizza in un abbattimento totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di trentasei mesi dall’assunzione.

La somma sgravabile dal datore di lavoro non può comunque eccedere, per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, gli 8.000 euro annui per singolo lavoratore. Somma, quest’ultima, elevata dall’ultima Legge di bilancio rispetto al precedente limite di 6.000 euro annui.

Di conseguenza, la soglia mensile di esonero contributivo fruibile corrisponde a 8.000 / 12 = 666,67 euro.

Per i rapporti di lavoro instaurati o interrotti nel corso del mese, la soglia sopra citata dev’essere riproporzionata assumendo a riferimento il risultato di 666,67 / 31 = 21,51 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

  • Contributi esclusi

Lo sgravio non si estende a:

  • Premi e contributi dovuti all’Inail;
  • Contributo al Fondo per l’erogazione del Tfr, ai sensi dell’articolo 1, comma 755, Legge numero 296/2006;
  • Contributo ai Fondi di solidarietà;
  • Contribuzioni che non hanno natura previdenziale;
  • Contribuzioni concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Sono peraltro esclusi dall’applicazione dell’esonero i seguenti contributi, anche se di natura obbligatoria:

  • Contributi destinati al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, calcolati in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • Contributi di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e / o ai fondi di assistenza sanitaria;
  • Contributi di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti.
  • Sospensione

Come chiarito dalla Circolare Inps del 12 aprile 2021 numero 56, il periodo di fruizione dell’incentivo “può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio”.

  • Cumulo con altri incentivi

L’esonero contributivo in parola è da considerarsi:

  • Cumulabile con gli incentivi di natura economica, come quelli previsti in caso di assunzione di lavoratori disabili o beneficiari del trattamento NASpI;
  • Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive, ad esempio lo sgravio per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi o ancora di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi ed appartenenti a particolari aree o settori economico – professionali.
  • Revoca del bonus assunzioni giovani under 36

Lo sgravio contributivo è revocato (con conseguente recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro), se:

  • L’azienda, nei sei mesi successivi all’assunzione, procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dallo sgravio ovvero di un altro dipendente nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la stessa qualifica;
  • A seguito di accertamento ispettivo, il precedente rapporto di lavoro parasubordinato (collaborazione coordinata e continuativa) o autonomo viene riqualificato come contratto a tempo indeterminato.

In ogni caso, ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non produce alcun effetto nei confronti di altri datori di lavoro che assumono il dipendente interessato.

Le altre realtà potranno infatti fruire dell’incentivo per il periodo residuo spettante, come se il periodo precedente la revoca fosse stato effettivamente goduto dal datore di lavoro.

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