Tirocini e Stage
LAVORO – API SERVIZI ALLE IMPRESE

Tirocini e Stage

Api Servizi alle Imprese, in qualità di Ente Accreditato per la formazione continua e i servizi per il lavoro in Regione, è ente promotore di percorsi di tirocinio extracurricolari e in Garanzia Giovani presso le aziende.

Il percorso di tirocinio, si realizza con il coinvolgimento di tre soggetti: il soggetto promotore (Api Servizi alle Imprese), il soggetto ospitante (un’azienda) e il tirocinante.

  • Api Servizi alle Imprese dispone di diversi profili di giovani per i quali è possibile attivare tirocini gratuiti;
  • Api Servizi alle Imprese, in qualità di soggetto promotore, si occupa della predisposizione della convenzione di tirocinio, l’elaborazione del progetto formativo, la gestione degli aspetti amministrativi previsti dalla normativa, tutoraggio e assistenza al tutor aziendale;

  • Le aziende interessante ad attivare uno stage/tirocinio possono rivolgersi al nostro consulente commerciale;

TIROCINI, NUOVE LINEE GUIDA

Le nuove Linee Guida sui tirocini extra-curriculari in azienda: durata minima, requisiti per l’impresa che vuole attivare stage

DURATA

Le durate minime dei tirocini sono:

  • Due mesi per i tirocini extracurriculari, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese;
  • Stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curriculari.

Le durate minime dei tirocini sono:

  • Sei mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;

  • Dodici mesi per i tirocini extracurriculari il cui Piano Formativo Individuale preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;

  • Due mesi per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo;

  • Stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini.

Requisiti imprese

Niente tirocini se ci sono in corso procedure di cassa integrazione nelle medesime unità produttive e niente stage per i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti all’attivazione o per svolgere le stesse mansioni del personale che ha lasciato l’azienda:

  • Nel caso di licenziamenti collettivi;

  • Per giustificato motivo oggettivo;

  • Per superamento del periodo di comporto;

  • Per mancato superamento del periodo di prova;

  • Per fine appalto;

  • Nel caso di risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

DESTINATARI

  • Oggetti in stato di disoccupazione;

  • Disabili e svantaggiati;

  • Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (NASPI)- lavoratori a rischio di disoccupazione;

  • Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;

TUTORSHIP

Il soggetto promotore (ENTE) individua un proprio tutor per elaborare, d’intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo, per l’organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione del Dossierindividuale nonché dell’attestazione finale.

Il tutor deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore, diploma o qualifica di Ie FP.
Il tutor predispone un piano di attività volto a garantire la buona riuscita dell’esperienza formativa, prevedendo una verifica almeno quindicinale con il tirocinante.

Ogni tutor del soggetto promotore può articolare il proprio piano di attività in modo da accompagnarefino ad un massimo di venti tirocinanti extracurriculari contemporaneamente.

Il soggetto ospitante (AZIENDA) nomina un tutor che è responsabile dell’attuazione del progetto formativo individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).

Il tutor aziendale deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.

3.2 Limiti all’attivazione dei tirocini

  • Non possono essere attivati tirocini extracurriculari per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio;

  • I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione;

  • Il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurriculare. Il soggetto ospitante non può realizzare un tirocinio extracurriculare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questalimitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro). Resta inteso che il tirocinio extracurriculare può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.

  • Nell’ambito di un singolo tirocinio, non è in ogni caso possibile svolgere contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante;

  • Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità;

  • Non sono attivabili tirocini extracurriculari in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione;

Numero massimo di tirocinanti cambia a seconda delle dimensioni aziendali:

  • Imprese fino a cinque dipendenti: massimo un tirocinante;

  • Imprese fra 6 e 20 dipendenti: due tirocinanti;

  • Sopra i 20 dipendenti (sono compresi i titolari dell’impresa e i dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato): il tetto è rappresentato dal 10% dei dipendenti.;

Nelle imprese sopra i 20 dipendenti, le stabilizzazioni dei tirocinanti consentono di incrementare il numero degli stage attivabili, nelle seguenti misure:

  • Un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti dei 24 mesi precedenti;

  • Due tirocini se hanno assunto il 50% (la metà dei tirocinanti);

  • Tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti;

  • Quattro tirocini se hanno assunto tutti i tirocinanti dei 24 mesi precedenti.

Restano valide le fondamentali regole sul tirocinio, che viene svolto sulla base di apposite convenzioni, prevede un piano formativo, la presenza di un tutor e al termine un’attestazione dell’attività svolta.

Tra le novità, anche un chiarimento anti-sfruttamento: niente tirocini che coinvolgano professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni.

Indennità

  • Euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.

  • Euro 350 euro mensili, qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.

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IL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

Il programma “Garanzia Giovani”, il piano europeo con cui Stato e Regioni s’impegnano a offrire ai giovani di 16 -29 anni che non studiano e non lavorano (Neet) un percorso personalizzato di formazione o un’opportunità lavorativa, dal 1 gennaio fino al dicembre 2019.

Target destinatari di Garanzia Giovani

Persone in ingresso nel mercato del lavoro, che si registrino al programma di Garanzia Giovani su ANPAL

  • Età compresa fra i 16 e i 29 anni;

  • Essere disoccupati o inoccupati;

  • Non essere iscritti a percorsi di istruzione e formazione professionale;

  • Non avere in corso di svolgimento servizio civile o stage extracurriculare;

  • Essere in condizioni di regolarità sul territorio nazionale;

  • Non aver avuto già accesso a Garanzia Giovani nella sua prima attuazione;

  • Non aver avuto un rapporto di lavoro con il medesimo datore nei mesi precedenti;

ISTRUZIONI PER ATTIVARE IL TIROCINIO EXTRACURRICULARE IN GARANZIA GIOVANI

E’ possibile attivare un tirocineo extracurriculare nell ambito di garanzia giovani di

  • Minimo 91 giorni continuativi con il medesimo soggetto ospitante, da realizzare nell’ambito della dote GARANZIA GIOVANI.

  • Massimo 180 giorni, elevabili a 360 giorni per persone disabili, ai sensi della L.n. 68/99, e svantaggiate, ai sensi della L.n. 381/91.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di attivare tirocini di durata superiore, in conformità agli Indirizzi regionali in materia di tirocini, di cui alla D.G.R. n. X/7763 del 17/01/2018 e al D.D.S. n. 6286 del 07/05/2018, che disciplinano le regole e le modalità di svolgimento dei tirocini in Lombardia.

Importo del rimborso

Sono riconosciuti alle aziende un massimo di

  • 250 euro per 120 giorni di tirocinio

  • 500 euro per 150 giorni di tirocinio

  • 750 euro per 180 giorni di tirocinio 

  • 250 euro al mese per un massimo di 12 mesi (solo per tirocinanti disabili)

Riconoscimento del rimborso

  • Il rimborso è riconosciuto a partire dal 4° e fino al 6° mese di tirocinio, fatta salva la possibilità di attivare tirocini di durata superiore, nel rispetto degli Indirizzi regionali in materia di tirocini, di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17/01/2018 e al D.D.S. 6286 del 07/05/2018.

  • Il rimborso pubblico è riconosciuto a partire dal 4° mese e fino al 12° mese di tirocinio per utenti svantaggiate, ai sensi della L. 381/91, e alle persone disabili, ai sensi della L. 68/99

  • Il rimborso pubblico dell’indennità di tirocinio è riconosciuto al soggetto ospitante a condizione dell’attivazione, entro il termine di 30 giorni dalla conclusione del tirocinio, di un contratto di lavoro di almeno 6 mesi.

N.B. Le indennità sono rimborsate in ordine cronologico di ricevimento della domanda di rimborso e fino ad esaurimento delle risorse di pertinenza.

ISTRUZIONI PER L’ASSUNZIONE IN GARANZIA GIOVANI

Per consultare le istruzioni INPS per l’ agevolata giovani clicca qui.

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ATTENZIONE per i giovani di età compresa tra i 25-29 anni

per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:

  1. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
  2. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  3. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato.

Sgravi contributivi per le assunzioni (anche part-time con orario di lavoro superiore al 60% dell’orario normale)

  • A tempo INDETERMINATO o APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE fino a € 8.060 su base annua e fino a € 671,66 al mese

Sgravio dei contributi previdenziali

All’interno del Programma Garanzia Giovani le imprese che assumono possono accedere ad una serie di incentivi, sottoforma di sgravi dei contributi previdenziale a carico del datore di lavoro, (con esclusione dei premi e contributi INAIL). La misura è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dalla legge di stabilità, in questo caso non supera € 5.060 di sgravio contributivo.

N.B. Non sono ammesse le assunzioni effettuate con contratto per il lavoro domestico e per il lavoro intermittente e sono escluse le trasformazioni da contratto a tempo determinato.

Requisiti per l’azienda

  • L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

L’incentivo non spetta se:

  • L’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un rapporto a termine (articolo 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali), il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori;

  • Presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di somministrazione, sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (articolo 31, comma 1, lettera c);

  • L’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (articolo 31, comma 1, lettera d);

  • L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (articolo 31, comma 3).

Sito ufficiale di riferimento: www.garanziagiovani.gov.it

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